Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n.  12,  contro  la  Regione  Molise,  in
persona del suo presidente pro tempore,  per  la  declaratoria  della
illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge  della  Regione
Molise n. 6 del 4 maggio 2016, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Molise del 5 maggio 2016, n. 16, come da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016. 
 
                                Fatto 
 
    In data 5  maggio  2016  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  16  del
Bollettino Ufficiale della Regione Molise, la legge  regionale  n.  6
del 4 maggio 2016, recante  «Bilancio  regionale  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018». 
    Una delle disposizioni contenute nella detta legge,  come  meglio
si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali
ed e'  violativa  di  previsioni  costituzionali  e  illegittimamente
invasiva delle competenze dello Stato; si deve pertanto procedere con
il presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne  sia  dichiarata
la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla
base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1. Nel contesto del bilancio regionale approvato con la legge  in
esame la Regione Molise, per quanto qui interessa, con l'art. 9 della
legge regionale n. 6/2016 (Avanzo di amministrazione) ha previsto che
«la quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio
finanziario  2015  applicata  al   bilancio   di   previsione   2016,
determinata in  €  736.406.447,90,  e'  utilizzata  come  di  seguito
specificato: 
        a) €  247.598.229,01  per  la  reiscrizione  in  bilancio  di
economie di spesa finanziate  con  fondi  assegnati  con  vincolo  di
specifica destinazione risultanti dall'esercizio 2014 e riguardanti i
fondi comunitari - F.S.E, F.E.S.R e Cooperazione internazionale  -  e
statali - F.S.C.; 
        b) € 481.550.477,74 accantonati in  appositi  fondi  iscritti
nella Missione 20, Programma 3, utilizzabili,  mediante  prelievo  ed
iscrizioni   sulle    pertinenti    Missioni,    solo    a    seguito
dell'approvazione del rendiconto generale della  Regione  Molise  per
l'esercizio finanziario 2015; 
        c) € 7.257.741,15 accantonata  al  Fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' al 31 dicembre 2015». 
    Cosi'  disponendo,  tuttavia,   il   legislatore   regionale   ha
illegittimamente  inciso  nelle  competenze  statali,  in  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera e)  e  dell'art.  81,  terzo  e
quarto comma, della Costituzione, e la  legge  deve  essere  pertanto
dichiarata  incostituzionale   in   parte   qua   alla   luce   delle
considerazioni qui di seguito sviluppate. 
    2.1.  Invero,  con  riferimento  ai  Fondi  accantonati   per   €
481.550.477,74 (lettera b), la norma, come visto,  specifica  che  si
tratta di fondi «utilizzabili ... solo  a  seguito  dell'approvazione
del  rendiconto  generale  della  Regione  Molise   per   l'esercizio
finanziario 2015». 
    La  lettura  della  disposizione  lascia  quindi  ragionevolmente
intendere che si sia in presenza di  fondi  cosiddetti  liberi,  come
definiti dall'art.187, comma 2, del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267 - Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali: essi sono caratterizzati appunto  dalla  circostanza  che  il
loro utilizzo, nonche' l'iscrizione in bilancio,  non  e'  consentito
prima  dell'approvazione  del  rendiconto  da  parte  del   Consiglio
regionale (cfr. art. 186 del TUEL). 
    Al riguardo, e' fondamentale richiamare i principi espressi nella
sentenza n. 70/2012 di codesta Ecc.ma Corte, in un giudizio nel quale
era stato impugnato dallo Stato il  bilancio  di  previsione  di  una
Regione, sull'assunto di una violazione  degli  articoli  81,  quarto
comma, 117, secondo comma, lettera e), con riguardo alla materia  del
sistema  contabile  dello  Stato,   e   117,   terzo   comma,   della
Costituzione, con riguardo ai principi fondamentali di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    Nel  dichiarare  la  illegittimita'  costituzionale  delle  norme
impugnate, codesta Corte ebbe ad evidenziare che  «il  risultato  non
ancora  riconosciuto   attraverso   l'approvazione   del   rendiconto
dell'anno precedente viene denominato, secondo la  prassi  contabile,
"risultato presunto". Esso consiste in una stima  provvisoria,  priva
di valore giuridico ai fini delle  corrispondenti  autorizzazioni  di
spesa.  Nessuna  spesa  puo'  essere  accesa  in  poste  di  bilancio
correlate ad un avanzo presunto, se non quella  finanziata  da  fondi
vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente». 
    Nel caso in esame, ne' la  disposizione  in  esame  ne'  la  nota
integrativa contenuta tra gli allegati  al  bilancio  esplicitano  il
vincolo che caratterizza il legame tra entrate e spese a destinazione
vincolata, non consentendo, come indicato dalla  citata  sentenza  n.
70/2012,  di  individuare  con  esattezza  «i  presupposti  normativi
dell'utilizzazione  in  deroga  al  principio  generale  del   previo
accertamento del risultato di amministrazione complessivo.». 
    L'«Elenco analitico  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del
risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015» (Elenco B)
riportato nella nota integrativa,  oltre  a  non  essere  conforme  a
quello previsto dal punto 9.11.4  dell'allegato  n.  4/1  al  decreto
legislativo n. 118/2011,  non  consente  di  ricostruire  il  vincolo
normativo tra entrate e spese a destinazione vincolata. 
    Il suddetto elenco, inoltre, mostra un totale diverso dal  totale
della parte vincolata  del  risultato  di  amministrazione  riportato
nella  tabella  dimostrativa  del  risultato  di  amministrazione   -
Allegato a), rispettivamente pari a € 821 milioni e € 729 milioni. 
    Infine, circa l'inesatto utilizzo dell'avanzo di  amministrazione
in  questione,  si  evidenzia,  inoltre,  che  la  suddetta   tabella
dimostrativa del risultato di amministrazione -  Allegato  a)  indica
nella parte  riservata  all'«Utilizzo»,  delle  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre  2015,  soltanto
l'importo  di  €  247.598.229,01  per  la  reiscrizione  di  economie
vincolate (lettera b) dell'articolo in esame e non anche il  ripetuto
importo di €  481.550.477,74  relativo  ai  fondi  di  accantonamento
dell'avanzo (lettera b). 
    Per le suesposte considerazioni, la norma in  esame  si  pone  in
evidente contrasto con gli articoli 81, terzo comma («Ogni legge  che
importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte») e
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,  laddove  riserva
la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici  alla  competenza
esclusiva dello Stato. 
    2.2.  Con  riferimento  all'iscrizione  come   «Utilizzo   avanzo
presunto di amministrazione» del Fondo crediti di dubbia esigibilita'
per € 7.257.741,15 (lettera c), rappresentato come quota  accantonata
nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione  presunto
- Allegato a), si deve poi  rilevare  che,  ai  sensi  del  principio
applicato della contabilita' finanziaria 9.2 dell'allegato n. 4/2  al
decreto legislativo  n.  118  del  2011,  «e  quote  accantonate  del
risultato di amministrazione sono utilizzabili  solo  a  seguito  del
verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando  si
accerta che  la  spesa  potenziale  non  puo'  piu'  verificarsi,  la
corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal
vincolo». In particolare, «l'utilizzo della  quota  accantonata  peri
crediti  di  dubbia  esigibilita'  e'  effettuato  a  seguito   della
cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo  di  pari
importo il risultato di amministrazione». 
    Pertanto, l'utilizzo della quota accantonata  relativa  al  Fondo
crediti   di   dubbia   esigibilita'   come   avanzo   presunto    di
amministrazione  si  pone  anche  qui  in  palese  contrasto  con  la
disciplina dell'armonizzazione dei bilanci pubblici recata dal citato
decreto  legislativo  n.  118/2011,  e   rappresenta,   quindi,   una
violazione  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, che ne riserva  la  competenza  esclusiva  allo  Stato,
nonche',  conseguentemente,  dell'articolo  81,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    Al riguardo, si  evidenzia,  inoltre,  che  la  nota  integrativa
afferma  che  «Nella  determinazione  del  Fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita', diretto a contenere i rischi conseguenti  da  eventuali
mancate coperture finanziarie, l'ente ritiene che non sussistono tali
eventualita' sulle poste contabili oggetto di verifica, in quanto per
le stesse gli accertamenti avvengono tutti per cassa». 
    Per  contro,  l'allegato   c)   al   bilancio,   concernente   la
composizione  dell'accantonamento  al   Fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita', mostra un «accantonamento effettivo» di competenza 2016
positivo, coincidente con  l'importo  dell'accantonamento  del  Fondo
crediti di dubbia esigibilita' al 31 dicembre  2015  riportato  nella
tabella dimostrativa del  risultato  di  amministrazione  presunto  -
Allegato a) e con l'utilizzo dell'avanzo presunto di  amministrazione
previsto dalla lettera c) dell'articolo in esame. 
    Inoltre, si rileva che alla  voce  di  entrata  «Utilizzo  avanzo
presunto  di  amministrazione»  non   risultano   contabilizzate   le
anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  agli  articoli  2  e  3   del
decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche  e  integrazioni,
acquisite nel 2013 e nel 2014 dalla Regione Molise per  un  ammontare
complessivo  pari  ad  €  71.745.187,00,  ne'  risultano,   all'esame
contabile,    le    altre    voci    interessate    dalla    suddetta
contabilizzazione. Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, commi 692  e
seguenti, della legge n. 208  del  2015  disciplina  puntualmente  la
contabilizzazione delle anticipazioni di liquidita'. 
    Infine, per quanto concerne il pagamento della quota interessi  e
della quota capitale delle suddette anticipazioni di  liquidita',  si
evidenzia che i relativi capitoli  di  spesa,  riguardanti  le  quote
interessi e le quote capitale (capitoli 54290, 54300, 56253,  56260),
non presentano  la  necessaria  copertura  finanziaria  per  l'intero
triennio,  in  violazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
Costituzione. 
    Conclusivamente, l'art. 9 deve essere dichiarato incostituzionale
sulla base delle argomentazioni  che  precedono,  per  la  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera e) e dell'art. 81, commi  terzo
e quarto della Costituzione.